Massofisioterapisti con formazione biennale senza esenzione IVA
Il caso affrontato nella risoluzione n. 96/2012 dell’Agenzia riguarda coloro che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999
Con la risoluzione n. 96 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione dell’esenzione IVA, di cui all’art. 10, n. 18) del DPR 633/72, alle prestazioni rese dal massofisioterapista nell’esercizio della libera professione.
Nel caso oggetto del quesito posto all’Agenzia, l’istante ha richiesto l’applicazione dell’esenzione IVA, in base al citato articolo, anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla medesima legge e aventi il medesimo mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale.
L’Agenzia si esprime contrariamente, ritenendo che soltanto il conseguimento del diploma di massofisioterapia triennale legittimi l’esenzione IVA ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72,
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