Il Ministero non risponde del peculato del Commissario liquidatore
Il Ministero dello Sviluppo Economico non è «responsabile civile» per il reato commesso dal Commissario liquidatore dallo stesso nominato
La condanna per peculato (e falso) del Commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non può determinare anche la condanna al risarcimento dei danni, quale responsabile civile o per fatto proprio (culpa in eligendo e in vigilando), in capo al Ministero dello Sviluppo economico che ha provveduto alla relativa nomina.
A stabilirlo è la Cassazione nella sentenza 24 ottobre 2012 n. 41520, relativa al caso di un Commissario liquidatore di varie procedure di liquidazione coatta amministrativa che si appropriava di somme di denaro, di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, falsificando l’estratto conto della banca.
Il processo di merito si concludeva con la condanna del Commissario liquidatore ad otto anni di reclusione ed al risarcimento ...
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