Se l’associazione di volontariato «dona» immobili, plusvalenze non tassabili
Prima del trasferimento, gli immobili producono redditi di natura fondiaria in capo all’ente
Nello svolgimento dell’attività di volontariato con fini di solidarietà sociale, le associazioni di volontariato spesso possiedono immobili abitativi che vengono utilizzati come strutture ricettive, utilizzate come alloggio temporaneo per persone disagiate. Tali immobili possono essere stati acquistati dall’associazione o possono essere stati donati alla stessa.
Inoltre, lo statuto dell’associazione può prevedere la possibilità non solo di acquistare immobili abitativi, ma anche di cedere a titolo gratuito gli stessi ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi di solidarietà sociale.
Per quanto concerne l’acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L. 266/91, le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica iscritte ...
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