Tutti gli amministratori devono pagare per omesso deposito del bilancio
Il pagamento già effettuato da uno di essi non «estingue» la sanzione comminata dall’art. 2630 c.c.
La sanzione per omesso deposito del bilancio, ex artt. 2435 comma 1 e 2630 c.c., si applica in capo a ciascun amministratore; nessun effetto estintivo può, quindi, attribuirsi al pagamento già effettuato da uno di essi. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza 30 novembre 2012 n. 21503.
All’amministratore di una società cooperativa veniva notificata una cartella esattoriale che gli intimava il pagamento della somma di circa 600 euro, iscritta a ruolo a seguito di tre ordinanze ingiunzioni non opposte che gli irrogavano sanzioni amministrative per avere omesso di depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese, i bilanci relativi al 1995, al 1996 ed al 1997. L’amministratore presentava opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Caserta, ritenendo le violazioni in questione ...
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