Per il modello EAS «tardivo», versamento della sola sanzione entro il 31 dicembre
Con la risoluzione 110, l’Agenzia precisa che per sanare non è necessario ripresentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 di ieri, ribadendo quanto affermato dalla circolare n. 38/2012, ha affermato che, per effetto della remissione in bonis (art. 2, comma 1 del DL 16/2012), è sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa presentazione del modello EAS, necessario al fine di fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con riferimento agli enti che hanno presentato tardivamente il modello, viene poi chiarito che non è necessaria una nuova presentazione del modello EAS, ma è sufficiente il versamento della sola sanzione pari a 258 euro.
Come sopra accennato, la circolare n. 38 ha chiarito che l’istituto ...
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