Interessi moratori oltre i 30 giorni dalla scadenza
Possibile pattuire termini di pagamento superiori, ma a determinate condizioni
Nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra pubbliche amministrazioni e imprese, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.
È quanto stabilito dal DLgs. n. 231/2002 (artt. 3 e 4), così come di recente modificato dal DLgs. n. 192/2012, in attuazione dell’art. 10, comma 1, della L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese). Le modifiche apportate sono applicabili solo con riferimento ...
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