Clausole di «co-vendita» senza analogia
Per la Corte d’Appello di Milano, va esclusa un’interpretazione analogica delle disposizioni statutarie limitative della libera trasferibilità delle partecipazioni
Il principio di libera trasferibilità e circolazione delle partecipazioni sociali è principio generale che esclude un’interpretazione analogica delle disposizioni statutarie limitative della stessa (nel caso di specie, una clausola di covendita).
La precisazione è resa dalla Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 27 settembre 2012 n. 3099.
Lo statuto della spa Alfa recava la seguente clausola (cosiddetta clausola di covendita): “Nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma a un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), azioni (e/o diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) in numero tale da far sì che l’acquirente ...
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