Il trust autodichiarato non sconta l’imposta sulle donazioni
Secondo la C.T. Reg. di Milano, l’imposta non si applica perché non sussiste il presupposto dell’animus donandi in relazione ai beni costituiti nel trust
Non è applicabile l’imposta sulle donazioni sull’atto di costituzione di un trust autodichiarato, non sussistendo il presupposto impositivo dell’animus donandi in relazione ai beni costituiti nel trust. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Milano, con la sentenza del 4 luglio 2012, n. 73/15/12.
Un contribuente aveva costituito dei beni in un trust, del quale egli stesso era sia il disponente (settlor) che il trustee: si trattava, quindi, di un cosiddetto trust autodichiarato, nel quale le due figure tipiche di tale istituto coincidono nello stesso soggetto. L’Agenzia delle Entrate riteneva che l’atto costitutivo fosse da assoggettare all’imposta sulle donazioni. L’articolo 2, comma 47, del DL 262/2006, infatti, ha reintrodotto l’imposta sulle ...
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