L’amministratore di condominio «cessato» consegna la documentazione
Deve inoltre eseguire le attività urgenti senza ulteriori compensi
Abbiamo osservato in un nostro precedente intervento che il tema sul quale la recente legge di riforma condominiale (L. n. 220 dell’11 dicembre 2012) si è spesa maggiormente è senza dubbio quello di una più dettagliata regolamentazione dei compiti demandati all’amministratore e dei diritti e doveri che sullo stesso incombono, con la formulazione di disposizioni derivanti dalle best practices e dalla corposa giurisprudenza formatasi negli ultimi decenni.
Il tutto con il condivisibile obiettivo di regolare meglio diritti e doveri reciproci (dell’amministratore e dei condomini) al fine di ridurre attriti e contenzioso.
Tra le varie prescrizioni recate dal nuovo art. 1129 c.c. vi è che, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, devono ...
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