Limiti all’attività negoziale del debitore diversi nelle procedure concorsuali
Il Notariato, nello Studio 163-2012/I, esamina il tema mettendo a confronto fallimento e concordato preventivo
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 163-2012/I, ha illustrato i profili generali della disciplina relativa alle limitazioni dell’attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali e, nello specifico, a fallimento e concordato preventivo.
In primo luogo, per quanto riguarda l’attività del fallito, il Notariato ricorda che, ai sensi dell’art. 42 della L. fall. (RD 267/42), sul piano patrimoniale, la sentenza dichiarativa del fallimento priva, dalla stessa data, il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. Vengono esclusi i beni di cui all’art. 46 della L. fall. (fra questi, vi sono i beni e i diritti di natura strettamente personale, gli assegni di carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò
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