La «persona fisica» può controllare il gruppo
La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. non è da riferire esclusivamente a società o enti
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2497 c.c. impone l’applicabilità della disciplina in tema di attività di direzione e coordinamento anche nel caso in cui ad esercitare la stessa sia una persona fisica (o una holding di fatto).
La precisazione è stata resa dal Tribunale di Venezia nella sentenza dell’11 ottobre 2012.
I curatori fallimentari di tre srl chiedevano la dichiarazione di fallimento di un imprenditore, della moglie e della figlia in base ai commi 4 e 5 dell’art. 147 del RD 267/42, che così dispongono: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
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