Per le rivalutazioni non indicate in dichiarazione, solo sanzione formale
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la cessione di terreni a valore inferiore rispetto a quello rivalutato necessita di una nuova perizia
Con l’art. 1, comma 473 della L. n. 228/2012, il legislatore ha riaperto i termini per la rideterminazione dei costi di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, fissando la data di possesso al 1° gennaio 2013 e il termine ultimo per la redazione della perizia e il pagamento della prima (di tre annuali) o dell’unica rata dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate o 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate) al 30 giugno prossimo (1° luglio, poiché il 30 giugno cade di domenica).
Di fatto, la disposizione appena richiamata interviene sul comma 2 dell’art. 2 del DL n. 282/2002 (conv. L. n. 27/2003) e riapre i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, rendendosi applicabile tutta la prassi già emanata e, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41