Nelle crisi da sovraindebitamento, premiato il debitore «collaborativo»
Ciò vale per i presupposti di ammissibilità, mentre le severe sanzioni puniscono il debitore che occulta, omette o volontariamente non adempie
La L. 27 gennaio 2012, n. 3 (come recentemente modificata dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, che ha convertito, con modificazioni, il DL n. 179/2012) è in vigore dal 19 dicembre 2012.
Tale norma ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile.
Le recenti modifiche hanno anche riguardato la stessa natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, trasformato in chiave maggiormente concordataria.
La stessa definizione di sovraindebitamento pare voglia allinearsi, in via di principio, alle procedure concorsuali “maggiori”: il sovraindebitamento è infatti definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
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