Discriminazione indiretta solo se accertata la disabilità
Per valutare il licenziamento del disabile per superamento del comporto va accertato il nesso causale tra assenza per malattia e stato di disabilità
La Cassazione, con la sentenza n. 13734/2026, si è pronunciata (ancora una volta) in materia di licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, ricordando l’ormai consolidato orientamento secondo cui integra una discriminazione indiretta l’applicazione al lavoratore portatore di handicap dell’ordinario periodo di comporto previsto dal contratto collettivo per la generalità dei lavoratori.
La decisione appare, tuttavia, interessante, in quanto i giudici con essa hanno evidenziato che la previsione, nel contratto collettivo applicato al rapporto, di una disciplina indifferenziata per tutti i lavoratori – disabili e non disabili – può integrare una discriminazione indiretta solo nella misura in cui risulti accertato sia lo stato di disabilità del lavoratore, sia il nesso causale tra le sue assenze per malattia e lo stato di disabilità.
Con la pronuncia in esame si ricorda che non considerare i rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili trasforma il criterio – apparentemente neutro – del computo del periodo di comporto breve “in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio”, considerato che il lavoratore disabile risulta maggiormente esposto al rischio di assenze dovute a una malattia collegata alla propria disabilità (cfr. Cass. n. 9095/2023; si veda “Secondo la Cassazione per i disabili non vale il comporto previsto dal CCNL” del 1° aprile 2023).
Si ricorda inoltre che la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore, o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza, da parte del datore di lavoro fa sorgere in capo allo stesso l’onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, ciò al fine di individuare e adottare possibili accorgimenti ragionevoli ex art. 3 comma 3-bis del DLgs. 216/2003 (cfr. Cass. n. 14316/2024). L’adozione di tali accorgimenti presuppone infatti un confronto tra le parti, che costituisce una fase ineludibile del recesso per superamento del comporto.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. In sede d’appello, il licenziamento era stato dichiarato nullo in quanto discriminatorio, considerata la situazione di disabilità del lavoratore a causa di una patologia al ginocchio sinistro.
La Cassazione, con la decisione in commento, ha tuttavia ritenuto in parte errata la decisione della Corte d’Appello per aver considerato coincidenti la nozione di disabilità e la nozione della malattia. Più nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che i giudici di merito hanno ritenuto integrata una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore, con conseguente applicazione delle relative norme poste a tutela dei lavoratori disabili, senza però accertarne in concreto i relativi presupposti.
Ai fini della disabilità sono infatti necessari, da un lato, il carattere duraturo della patologia e, dall’altro, l’idoneità causale di tale patologia (duratura) a impedire la partecipazione del lavoratore disabile alla vita lavorativa al pari dei colleghi non disabili, idoneità causale che sussiste e, anzi, risulta manifesta quando risulti accertato che la durata e/o la reiterazione delle assenze per malattia del lavoratore siano causalmente correlate a tale patologia duratura.
La necessaria sussistenza dei predetti requisiti si desume facilmente dalla giurisprudenza comunitaria, la quale è chiara nel definire l’handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, come una “limitazione della capacità, risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (cfr., tra le più recenti, Corte di Giustizia causa n. C-5/24 dell’11 settembre 2025).
Nella fattispecie in esame, in sede d’appello non era stato accertato né il carattere duraturo della patologia al ginocchio del lavoratore, necessario per farla assurgere alla nozione di disabilità tutelata contro la discriminazione, anche indiretta, né il nesso causale tra le assenze del lavoratore, che avevano comportato il superamento del periodo di comporto, e la predetta patologia al ginocchio, qualora ritenuta integrante la disabilità tutelata contro la discriminazione.
La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata al fine di consentire alla Corte d’Appello, in diversa composizione e in sede di rinvio, di compiere i predetti accertamenti, necessari per poter valutare la sussistenza o meno di una discriminazione indiretta per ragioni di disabilità tale da rendere nullo il licenziamento in oggetto.
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