Legittima la domanda di esdebitazione dopo la chiusura della procedura
La Corte Costituzionale fornisce una interpretazione conforme ai principi europei
La Consulta, con la sentenza n. 74 depositata ieri, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento all’art. 76 Cost. – della disciplina di cui all’art. 281 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), nella parte in cui stabilisce che il tribunale debba pronunciarsi sulla domanda di esdebitazione “contestualmente” alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.
La questione era stata proposta dal Tribunale di Arezzo, con l’ordinanza 26 giugno 2025 n. 189, in riferimento alla norma del Codice della crisi, sulla base di un presunto contrasto con il principio direttivo dell’art. 8 comma 1 lett. a) della legge delega 155/2017 (in base al quale il Governo avrebbe dovuto prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura).
I giudici ricordano, in primo luogo, come l’istituto dell’esdebitazione comporti l’inesigibilità verso il debitore dei crediti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 comma 1 del CCII) e miri a ricollocare utilmente il debitore all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni debitorie (Corte Cost. nn. 245/2019 e 65/2022).
Il meccanismo, di matrice europea, sacrifica, quindi, le (residue) ragioni creditorie, comportando una responsabilità limitata nel tempo, al fine di consentire ai debitori non immeritevoli una “ripartenza”, c.d. fresh start (Corte Cost. n. 6/2024). Tale ratio emerge, infatti, anche nella L. 155/2017 (come nella direttiva Ue 1023/2019, c.d. direttiva Insolvency).
In attuazione dei principi di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 155/2017, il legislatore delegato ha, quindi, riaffermato la centralità dell’istituto, già contemplato nella legge fallimentare di cui al RD 267/42, e ne ha esteso l’ambito di applicazione. La disciplina, peraltro, ha subito successivi interventi correttivi per effetto sia del DLgs. 83/2022 (correttivo-bis) sia, da ultimo, del DLgs. 136/2024 (correttivo-ter).
Per la Corte Costituzionale, la previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione, su istanza di parte, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” (art. 281 comma 1 del CCII), deve essere intesa nel senso di non precludere al debitore l’istanza “subito dopo la chiusura della procedura”, come prescritto dall’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 155/2017.
La disciplina anzidetta deve essere valutata alla luce della ratio dell’istituto, volto a consentire al debitore “meritevole” di ottenere al più presto, e comunque decorsi tre anni ex art. 279 del CCII, nell’ambito di un’unica procedura (di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata), la liberazione dai debiti insoddisfatti.
Il debitore che ha presentato l’istanza in corso di procedura ha il diritto di conseguire l’esdebitazione già “al momento della chiusura” (art. 279 comma 1 del CCII), se antecedente al decorso di 3 anni dalla sua apertura.
In assenza di un obbligo per il curatore o il liquidatore di informare il debitore dell’imminente chiusura della procedura, il debitore potrebbe non essere informato della sua cessazione. L’art. 281 comma 1 del CCII, quindi, là dove stabilisce che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura” (sentiti gli organi della stessa e verificate le condizioni di ammissibilità) – e previa valutazione delle osservazioni presentate dai creditori nei termini di legge – deve essere inteso come relativo a una “contestualità logica” (e non già “cronologica”).
Tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, ricevuta l’istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all’esdebitazione con il decreto di chiusura, ma anche quando, ove l’istanza sia presentata “subito dopo” la chiusura, pronunci l’esdebitazione con un successivo decreto, all’esito di un sub-procedimento svolto nell’ambito della liquidazione giudiziale.
L’“unicità” richiesta dal diritto europeo ricorre quando tale istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, ex art. 235 comma 4 del DLgs. 14/2019, ma anche tutte le volte in cui la sua presentazione abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura.
L’interpretazione che si impone al luce dell’art. 76 Cost. e in armonia con il diritto di derivazione europea garantisce, a un tempo, la tempestività della esdebitazione (in quanto rientra nell’interesse del debitore formulare l’istanza celermente) e un’adeguata tutela dei creditori, che non rimangono esposti sine die a una situazione di incertezza.
I giudici affidano, in ogni caso, alla valutazione del legislatore l’opportunità di un intervento di riassetto della disciplina, per contemperare, nell’ottica del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto all’istanza di esdebitazione con l’esigenza dell’individuazione di un lasso temporale più definito.
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