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Sabato, 19 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Esdebitazione con possibile sopravvivenza dell’organizzazione societaria

/ Francesco DIANA

Sabato, 19 luglio 2025

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All’esdebitazione possono accedere tutti i debitori di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Pertanto, sono ricompresi nel perimetro di applicazione dell’istituto: il consumatore, il professionista, i soci illimitatamente responsabili e qualsiasi altro debitore che possa avvalersi della procedura di liquidazione giudiziale ovvero controllata.
Tra i soggetti inclusi vi è, inoltre, l’imprenditore che esercita, anche per fini non lucrativi, un’attività commerciale, artigiana o agricola, quale che sia la forma giuridica adottata (ditta individuale, persona giuridica o altro ente, gruppo di imprese, società pubblica).

Rispetto alla previgente disciplina fallimentare, che riservava l’accesso alle sole persone fisiche, si assiste a un ampliamento significativo dei debitori potenzialmente interessati e l’inclusione anche delle società di capitali rappresenta un’importante novità, sebbene non immune anche da diversi profili di criticità.

L’accesso è comunque subordinato alla verifica positiva che non ricorrano le cause ostative di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 del DLgs. 14/2019.
Tuttavia, posto che il debitore è una società con perfetta autonomia patrimoniale, è necessario che tale verifica sia condotta nei confronti dei legali rappresentanti (art. 278 comma 4 del DLgs. 14/2019); il riscontro dovrebbe limitarsi ai soli soggetti investiti, formalmente, del potere di rappresentanza (amministratori e liquidatori), escludendo gli altri componenti dell’organo amministrativo, se collegiale, ed eventuali amministratori di fatto.

Con l’esdebitazione, la società (rectius i soci) ha la possibilità di riprendere l’attività di impresa avvalendosi della stessa struttura giuridica: la valutazione di tale possibilità è rimessa ai soci che, di conseguenza, accrescono il loro interesse sulla condotta, anche gestoria, tenuta dall’organo amministrativo e da cui dipende l’ammissione al beneficio stesso.
Il riconoscimento di un valore all’organizzazione societaria, che perdura nel corso della procedura e che potenzialmente può preservarsi anche dopo che sia intervenuta l’esdebitazione, pone una serie di criticità in capo ai poteri del curatore.

Nel caso in cui la procedura si chiuda a seguito del riparto finale dell’attivo (art. 233 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019) ovvero in ragione dell’accertamento dell’incapienza della procedura (art. 233 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019), il curatore è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 233 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Diversamente, ove la procedura si chiuda per assenza di debitori insinuatisi al passivo entro il termine stabilito (art. 233 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019) ovvero per integrale soddisfo dei creditori, anche prima del riparto finale (art. 233 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), il curatore è tenuto a convocare l’assemblea dei soci affinché deliberi sulla prosecuzione ovvero sulla cessazione dell’attività.
Posto che l’esdebitazione non dipende dallo specifico caso di chiusura, si dovrebbe ritenere che, anche nelle ipotesi di cui al comma 2 lett. c) e d) del citato articolo, per il curatore si ponga l’opportunità di procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci; i soci, infatti, ottenuta l’esdebitazione, potrebbero avere interesse a preservare l’organizzazione societaria e, dunque, a evitarne la cancellazione.

Ai sensi dell’art. 279 del DLgs. 14/2019, l’esdebitazione può essere concessa decorsi tre anni dall’apertura della procedura ovvero al momento della chiusura, se antecedente.
Nel caso in cui siano decorsi tre anni, concesso il beneficio esdebitativo, viene a crearsi un dualismo tra la procedura liquidatoria e l’organizzazione societaria, ritornata in bonis: entrambe coesistono, sebbene si crei una separazione, anche patrimoniale, tra la massa attiva e i beni sopravvenuti al debitore.
L’esdebitazione, del resto, non ha alcun effetto sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della procedura ex art. 234 del DLgs. 14/2019 (art. 281 comma 5 del DLgs. 14/2019).

Tale dualismo genera una complessità anche in merito all’esercizio, da parte del curatore, dei poteri di cui all’art. 264 del DLgs. 14/2019.
Questi, in particolare, può compiere tutti gli atti e le operazioni che riguardano l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previste nel programma di liquidazione. Si tratta, pertanto, di azioni che possono incidere sull’identità giuridica e sulla sopravvivenza della società che aspira all’esdebitazione.

Pertanto, sembra opportuno valutarne attentamente il compimento, attribuendo ancora maggior rilievo alla necessità di darne adeguata e tempestiva informazione ai soci (art. 264 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Questi, in tal modo, potranno valutare l’operazione e decidere, anche in ragione degli effetti prodotti dall’intervenuta esdebitazione, sulla sopravvivenza dell’organizzazione societaria.

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