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Familiari irrilevanti anche per l’abitazione principale ai fini ICI

A seguito della pronuncia della Consulta, occorre il solo requisito della «dimora abituale» del possessore

/ Lorenzo MAGRO

Sabato, 19 luglio 2025

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Con la sentenza della Corte Costituzionale di ieri, 18 luglio 2025, n. 112, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del previgente art. 8 comma 2 del DLgs. 504/92 (nella versione post modifiche dell’art. 1 comma 173 lett. b) della L. 296/2006), recante i requisiti per la qualifica di “abitazione principale” ai fini dell’ICI.

La Consulta ha affermato l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui richiedeva che l’immobile fosse utilizzato come dimora abituale non solo dal possessore, ma anche dai suoi familiari (si veda “Alla Consulta i requisiti per l’abitazione principale ai fini dell’ICI” del 17 ottobre 2024).

Giova ricordare che la predetta disposizione (in vigore fino all’istituzione dell’IMU, con l’art. 8 del DLgs. 23/2011), individuava quale “abitazione principale” ai fini dell’ICI l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale dal possessore (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e dai suoi familiari. La disposizione aggiungeva che l’abitazione principale si presumeva coincidere, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di tale disposizione nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, anziché “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente”.

Nella pronuncia in esame la Consulta richiama le motivazioni della propria precedente sentenza del 13 ottobre 2022 n. 209, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità delle analoghe norme relative alla qualifica di “abitazione principale” ai fini dell’IMU ex artt. 13 comma 2 del DL 201/2011 e 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, laddove richiedevano il riscontro dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica riferiti anche ai familiari del possessore (si vedano “Per l’esenzione IMU per l’abitazione principale non rileva il nucleo familiare” del 14 ottobre 2022 e “Disciplina sull’abitazione principale post Consulta anche per i giudizi in corso” del 31 gennaio 2023).

Infatti, anche nella pronuncia in esame viene richiamato che, nell’attuale contesto sociale, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio concordino di vivere in luoghi diversi (ad esempio per motivi di lavoro o familiari), ricongiungendosi periodicamente.

Tenendo conto di ciò, per evitare irragionevoli disparità di trattamento rispetto al possessore non coniugato, la Corte Costituzionale ha eliminato dall’art. 8 comma 2 del DLgs. 504/92 il riferimento ai “familiari” del possessore.
Dunque, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2025, per il riscontro della qualifica di “abitazione principale” ai fini dell’ICI (con le correlate agevolazioni) diviene sufficiente che l’immobile sia utilizzato come dimora abituale del possessore (non rilevando, invece, l’utilizzo come “dimora abituale” anche da parte dei familiari dello stesso).

Come già evidenziato, si ribadisce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2025 riguarda la previgente disciplina dell’ICI, oggi sostituita dall’IMU.

Pronuncia rilevante per i contenziosi pendenti

Tuttavia, tale pronuncia assume comunque rilevanza per i giudizi ancora pendenti, relativi alle annualità di vigenza della disciplina ICI ex art. 8 comma 2 del DLgs. 504/92, nei quali si controverte della qualifica di “abitazione principale” per l’immobile utilizzato come dimora abituale dal solo possessore (e non dai suoi familiari): in tali giudizi va infatti applicata la disciplina che risulta dalla pronuncia della Consulta.

Resta fermo, invece, che la disciplina post Consulta non può essere fatta valere con riguardo ai cosiddetti “rapporti esauriti”, che si riscontrano se il contribuente non ha validamente impugnato l’avviso di accertamento con cui il Comune contestava la qualifica di “abitazione principale” ai fini dell’ICI, oppure se il contribuente ha impugnato detto avviso, ma il relativo processo si è già concluso con una sentenza passata in giudicato.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di rimborso, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria, in caso di versamento tributario divenuto indebito in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, il termine di cinque anni per chiedere il rimborso del tributo locale ex art. 1 comma 164 della L. 296/2006 decorre dalla data di versamento (si veda “Rimborso dell’IMU «illegittima» se non si è già formata prescrizione o decadenza” del 15 ottobre 2022). Aderendo a tale orientamento, dunque, anche a seguito della sentenza di incostituzionalità pare comunque precluso il rimborso dell’ICI già versata per le annualità in rilievo.

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