Società partecipate da enti pubblici con obbligo di contribuzione per gli assegni familiari
Le deroghe a un obbligo generale possono essere solo quelle individuate dal legislatore
Qualora per lo svolgimento della gestione dell’edilizia residenziale pubblica venga scelta la forma della società per azioni partecipata da enti locali, tale società non assume, per effetto di tale partecipazione, natura pubblicistica. In ragione di ciò, tale ipotesi non rientra nell’esenzione dall’obbligo di versamento all’INPS della contribuzione per assegni familiari ai sensi dell’art. 79 del DPR 797/55 (“Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”) e, in quanto società per azioni, non opera nemmeno – in difetto di un’espressa domanda corredata dalla dimostrazione dei presupposti di legge – la deroga prevista dall’art. 49 comma 2 della L. 88/89.
Lo ha chiarito la Cassazione con la pronuncia n. 27197/2025, con la quale è stato espresso il principio di diritto per cui le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all’INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i presupposti dell’esenzione prevista dal citato art. 79 o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia “previdenza sociale” ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. o) Cost. ha la potestà di stabilire. Le deroghe a un obbligo di valenza generale non possono, infatti, che essere quelle tassativamente individuate dal legislatore.
L’art. 79 del DPR 757/55 prevede, nello specifico, che le disposizioni del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari non si applichino: “a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo; b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia; c) al personale delle province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti”.
Non essendo, come spiega la Suprema Corte, le società per azioni partecipate dall’ente locale degli enti pubblici, tali soggetti giuridici non rientrano nelle appena indicate categorie per le quali, invece, opera l’esenzione dal versamento della contribuzione per gli assegni familiari.
I giudici di legittimità, nella sentenza in commento, hanno poi evidenziato come l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di un trattamento economico, in forza di previsioni di legge o di contratto collettivo, come appunto avviene per gli assegni familiari, non comporta di per sé l’esonero dall’obbligo di versare all’INPS la contribuzione previdenziale, salvo che la legge dello Stato non disponga diversamente, come ad esempio è avvenuto con l’indennità di malattia (art. 20 comma 1 del DL 112/2008). Dall’art. 79 del DPR 797/55, invece, non si evince alcuna deroga espressa in tal senso.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41