Riporto degli interessi indeducibili con indicazione nel modello REDDITI 2025 SC
Resta fermo il riporto del ROL fiscale per soli cinque periodi di imposta
Il modello REDDITI 2025 SC ha confermato il prospetto del monitoraggio del ROL (righi RF118-RF122) senza che vi siano particolari differenze rispetto al modello REDDITI 2024.
In applicazione dell’art. 96 del TUIR, per i soggetti IRES gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, anche quelli inclusi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo stesso e di quelli riportati a nuovo.
L’eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato della gestione caratteristica, c.d. “ROL”.
L’art. 96 comma 3 del TUIR individua gli interessi passivi e i proventi finanziari assimilati da assoggettare alla disciplina se ricorrono i seguenti presupposti:
- sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e dalla normativa relativa ai componenti di Conto economico rilevanti fiscalmente per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata. Quindi, il primo presupposto da verificare agli effetti dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR è se l’onere finanziario sia così qualificato in bilancio;
- derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
Pertanto, ai fini dell’art. 96 del TUIR, rilevano gli interessi secondo la qualificazione operata dai principi contabili nazionali o internazionali, che deve essere, però, assunta tenendo conto di quanto stabilito nei DM 3 agosto 2017 e DM 8 giugno 2011 emanati per disciplinare il principio di derivazione “rafforzata” ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Al riguardo, si segnala che in linea generale le differenze cambio di fine esercizio non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 96 del TUIR (circ. Assonime 31 luglio 2025 n. 20, § 3).
Invece, rilevano ai fini dell’applicazione delle limitazioni alla deducibilità gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR.
Il ROL deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
Il “ROL fiscale” ha sostituito dal 2019 il vecchio “ROL contabile” che si basava esclusivamente sui dati civilistici senza dare rilievo alle riprese fiscali.
Al riguardo, si deve tenere presente che, a differenza di quanto avviene per il c.d. “ROL contabile”, il riporto dell’eccedenza del ROL “fiscale” risulta possibile solo per 5 periodi di imposta.
Anche per il 2024, però, vale il regime transitorio relativo al passaggio al “ROL fiscale”, perché ai fini del calcolo di questa somma non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.
Inoltre, le eccedenze di ROL “contabile” inutilizzato formatesi fino all’esercizio 2018 possono essere riportate in avanti solo per poter essere usate in compensazione con gli interessi relativi a prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016.
Tornando al prospetto del monitoraggio del ROL, nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL. Tale importo va poi riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).
A partire dal 2024, si ricorda che, in applicazione dell’art. 84 commi 3 e 3-quater del TUIR, il diritto al riporto degli interessi passivi indeducibili è precluso se, congiuntamente:
- le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che li riporta vengono trasferite o comunque acquisite da terzi (anche a titolo temporaneo);
- viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le eccedenze sono state realizzate (la modifica assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni, ovvero nei due successivi o anteriori).
Secondo le istruzioni al rigo RF118, colonna 2, questi interessi passivi relativi ai periodi pregressi non devono essere indicati in tale rigo e, quindi, risultano indeducibili senza nemmeno subire il “test del ROL”.
Il riporto delle eccedenze è però consentito, a norma dell’art. 84 commi 3-bis e 3-ter del TUIR, se la società supera il c.d. “test di vitalità” legato ai ricavi e alle spese per lavoro dipendente e in ogni caso nel limite del Patrimonio netto, assunto a valore economico o contabile.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41