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Giovedì, 30 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Per i soggetti trasparenti la verifica dei requisiti CPB non riguarda i soci

/ Alberto GIRINELLI

Giovedì, 30 ottobre 2025

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Le società di cui all’art. 5 del TUIR possono aderire, al ricorrere dei requisiti richiesti, al concordato preventivo biennale, prestando tuttavia attenzione ad alcune peculiarità; la disciplina prevista dal DLgs. 13/2024 si incrocia infatti con le regole applicabili ai soggetti in regime di trasparenza fiscale.

In linea generale, per tali soggetti la valutazione dei requisiti per il concordato preventivo è effettuata con riguardo al soggetto collettivo; in altre parole, la condizione di applicazione degli ISA e l’assenza di debiti tributari o di altre cause di esclusione dal CPB deve essere verificata in capo alla società, non coinvolgendo i singoli soci o associati.
La proposta di concordato nei confronti dell’associazione/società di persone viene infatti calcolata sulla base del reddito dichiarato con il modello REDDITI SP e del relativo ISA allegato; di conseguenza, il rispetto delle condizioni di accesso e l’eventuale presenza di cause di cessazione o decadenza deve essere verificato in capo al soggetto collettivo.

L’adesione al CPB da parte del soggetto trasparente ha tuttavia effetti anche per i soci, che secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 1 del DLgs. 13/2024 devono dichiarare la quota di reddito concordato loro imputata per trasparenza.
Tale meccanismo si riflette anche, ad esempio, sulla maggiorazione di acconto prevista per il primo anno di concordato ex art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, e sull’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui al successivo art. 20-bis; in entrambi i casi, infatti, l’importo dovuto, determinato dalla società, deve essere versato pro quota dai singoli soci.

L’intreccio delle discipline potrebbe creare alcune criticità, legate all’emersione di cause di esclusione in capo ai singoli soci, ma non alla società; si pensi, ad esempio, all’art. 11 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024, che dispone l’inapplicabilità del CPB nel caso in cui il contribuente abbia conseguito, nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:
- in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile;
- in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
L’applicazione concreta di tale disposizione nei confronti di soggetti in trasparenza fiscale potrebbe sollevare qualche dubbio sul soggetto nei cui confronti vada valutata la causa di esclusione, considerato che il reddito determinato dalla società viene poi ripartito tra i soci, con conseguente sottoposizione a tassazione per trasparenza da parte di tali soggetti.

La disposizione in commento non prevede tuttavia regole particolari da applicare nel caso in cui il contribuente aderente al CPB sia un soggetto trasparente; di conseguenza, dovrebbe applicarsi la disciplina generale, che prevede la verifica della presenza dei requisiti di applicazione del CPB (e l’assenza di cause di esclusione) in capo al soggetto aderente (in questo caso, il soggetto trasparente).

In ogni caso, si rileva che, per espressa disposizione normativa, la causa di esclusione in esame va valutata con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato; di conseguenza, per il biennio di applicazione del concordato 2024-2025, occorre aver riguardo al periodo d’imposta 2023, oggetto di dichiarazione con il modello REDDITI 2024.
La causa di esclusione non si estende ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace (nel caso di specie, i periodi di imposta 2024 e 2025); di conseguenza, per tali periodi d’imposta la verifica dell’eventuale presenza di redditi esenti superiori alla soglia del 40% non deve essere effettuata, non essendo richiesta da nessuna delle disposizioni contenute nel DLgs. 13/2024.

Si pensi, ad esempio, a un’associazione tra professionisti che ha aderito al CPB 2024-2025, in cui uno degli associati è in possesso dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione relativa al rientro dei cervelli; tale soggetto può beneficiare del relativo “sconto” in sede di compilazione del quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2025, applicandolo alla quota di reddito concordato a lui attribuita dall’associazione tra professionisti da indicare nel rigo RH1 colonna 14, nel limite della quota di soglia CPB attribuita.
In merito, si osserva che le istruzioni alla compilazione della colonna 11 del rigo RH1 del quadro RH, modello REDDITI PF 2025 non sembrano prevedere tale possibilità, limitandosi, come gli scorsi anni, a richiedere che nei casi di rientro dall’estero la quota di reddito imputata vada indicata nella colonna 4 già ridotta in applicazione delle relative agevolazioni; il mancato riferimento alla colonna 14 sembra tuttavia essere frutto di una svista, considerato che l’agevolazione in commento risulta applicabile anche in caso di CPB.

Tale incongruenza non si rileva infatti in presenza di rientro dall’estero e redditi da lavoro autonomo dichiarati nel quadro RE con adesione al CPB; in tal caso, infatti, il reddito concordato riportato nel rigo RE21 viene ridotto automaticamente in base a quanto indicato nella casella “impatriati” o “docenti e ricercatori”, in applicazione dell’agevolazione in commento.

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