Variabili precalcolate sempre necessarie con l’adesione al CPB
Il quadro applicativo degli ISA risulta in linea con l’anno scorso e, in assenza di nuovi chiarimenti, viene fatto rinvio a documenti di prassi precedenti
Con la circolare n. 11, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo degli aspetti di maggior interesse in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025).
Un aspetto su cui si concentra la circolare è la nuova classificazione ATECO 2025 che, avendo introdotto modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, ha comportato un aggiornamento di quasi tutti gli ISA.
Particolarmente impattati sono stati gli ISA del comparto del commercio al dettaglio in quanto, nella nuova classificazione, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio, essendo stata adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti. Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini.
Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, invece, sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
Quanto alle cause di esclusione, viene ricordata la novità del provv. 17 marzo 2025 n. 131055 che ha disposto la compilazione del modello ISA anche per i soggetti che, pur esclusi, esercitano in forma d’impresa una delle attività incluse negli ISA seguenti:
- DK02U - Attività degli studi di ingegneria (ATECO 71.12.10);
- DK04U - Attività degli studi legali (ATECO 69.10.10);
- DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti (ATECO 69.20.01), esperti contabili (ATECO 69.20.03), consulenti del lavoro (ATECO 69.20.04);
- DK18U - Attività degli studi di architettura (ATECO 71.11.09), progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici (ATECO 71.11.01);
- DK22U - Servizi veterinari (ATECO 75.00.00).
La compilazione è strumentale all’acquisizione di informazioni per la futura elaborazione degli ISA anche nei confronti delle società tra professionisti e avvocati.
Per quanto riguarda la modulistica, nelle istruzioni ai modelli ISA sono state introdotte avvertenze ai righi F06/F07 (rimanenze ultrannuali) e ai righi F08/F09 (rimanenze annuali), nelle quali viene specificato che la compilazione deve tenere conto delle nuove modalità di indicazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale derivanti dalla valutazione delle rimanenze al costo (art. 93 comma 6 del TUIR), oppure calcolate sulla base della percentuale di completamento (art. 92 comma 6 del TUIR).
È stato rimosso dal quadro F il campo 2 del rigo F08 -“Adeguamento valore esistenze iniziali (art. 1, c. 78, L. 213/2023)”, che consentiva l’anno scorso di segnalare se era stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023.
Per evitare un ingiustificato peggioramento del punteggio di affidabilità fiscale, le istruzioni ai modelli ISA specificano che non deve essere indicato nei righi F14 e H11, relativi all’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro, l’importo relativo alla maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 4 del DLgs. 216/2023). La maggiorazione va invece riportata al rigo F17 campo 4.
A seguito delle modifiche al TUIR in relazione alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nel rigo H19 (Altre spese documentate) del modello ISA sono riportate le spese relative a beni ed elementi immateriali.
Un focus viene poi riservato alle precalcolate ISA, per ricordare la necessità della loro preventiva importazione del software di compilazione degli ISA. Solo in presenza di cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello, il contribuente può esimersi dall’acquisizione di queste variabili.
L’Agenzia precisa che fanno eccezione a ciò i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 per i quali, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli ISA e l’obbligo di sola presentazione del modello, è comunque necessario procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive e della metodologia del CPB.
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