Poteri dell’organizzazione societaria attribuiti al curatore
Il Codice della crisi dissolve il principio di «neutralità organizzativa» delle procedure concorsuali
Con una disciplina totalmente innovativa, l’art. 264 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) concede al curatore il potere di compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci e ai creditori. Avverso le decisioni del curatore, non prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, i soci, i creditori e i terzi interessati possono proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 del CCII e trovano applicazione gli artt. da 2377 c.c. (annullabilità delle deliberazioni) a 2379-ter c.c. (nullità delle deliberazioni) e l’art. 2479-ter c.c. (invalidità delle decisioni dei soci), pur nei limiti della compatibilità tra
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