Spese anticipate fuori campo IVA anche a seguito di scissione
Con l’ordinanza n. 13809, depositata ieri, la Cassazione si è occupata del trattamento ai fini IVA delle spese anticipate nel caso di un’operazione di scissione parziale.
La questione verte sul rimborso delle anticipazioni versate dalla società scissa a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest’ultima, in quanto parte del patrimonio assegnato, per effetto della scissione parziale.
Al ricorrere di un rapporto di mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 633/72, l’IVA si applica con le stesse modalità tra mandante e mandatario e tra mandatario e terzo. Diversamente, se sussiste un rapporto di mandato con rappresentanza, le somme riaddebitate sono escluse dal computo della base imponibile, a norma dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72.
Nel caso di specie, in seguito al perfezionarsi di una scissione, ci si poneva il dubbio del trattamento delle spese anticipate sostenute dalla scissa, considerato che questi ultimi continuavano a fare riferimento alla società scissa.
Tuttavia, secondo quanto deciso dalla Cassazione, tale aspetto è ininfluente. Pertanto, non viene meno l’esclusione da IVA, prevista dal citato art. 15 del DPR 633/72, per il mandato con rappresentanza, se la documentazione relativa alle spese anticipate risulta intestata direttamente al committente.
La società scissa, per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest’ultima per effetto di scissione parziale, non si configura quale mandataria senza rappresentanza della beneficiaria.
È da escludere l’applicabilità dell’art. 3 comma 3 del DPR 633/72, atteso che la responsabilità solidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo “ex lege” che, quale effetto legale della scissione, non richiede una specifica pattuizione tra le parti. Il rimborso delle spese anticipate fruisce, dunque, dell’esclusione da imposta, come previsto dall’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72.
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