Via libera al principio di specialità nella falsa fatturazione
Per i giudici di merito, se il contribuente «patteggia» non vi è spazio per le sanzioni amministrative
In un precedente articolo avevamo rammentato che i contribuenti, ove siano notificatari di un atto impositivo i cui rilievi possono, nel contempo, avere rilievo sia fiscale che penale, devono sempre tenere presente il principio di specialità, indicato nell’art. 19 del DLgs. 74/2000 (si veda “Sanzioni per fatture inesistenti a «doppia gittata»” del 25 ottobre 2012).
Detta norma stabilisce che “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”.
Per prima cosa, è bene osservare che le considerazioni che verranno effettuate valgono, più che altro, per le persone fisiche titolari di ditte individuali, posto che per le persone giuridiche, a ben vedere, ...
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