Istanza di ammissione al passivo del fallimento, curatore soggetto terzo
In base a tale principio, formulato dalle Sezioni Unite, ricorrono pertanto i limiti probatori dell’art. 2704 c.c. in materia di data certa
L’art. 2710 c.c. non è applicabile al curatore fallimentare, con riferimento alla domanda di ammissione allo stato passivo della procedura, salvo che egli sia subentrato nella posizione sostanziale e processuale del fallito: lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4213/2013 di ieri, in virtù della considerazione che la predetta disposizione civilistica stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Non è, pertanto, prospettabile l’estensione dell’operatività della disposizione al curatore fallimentare, il quale non è un imprenditore e, quindi, una volta escluso che la sua posizione sia quella ...
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