Sull’impugnabilità degli atti, preferibile un giudizio «flessibile»
Criteri di buon senso ed equilibrio consiglierebbero una certa prudenza prima di affermare il decorso dei termini a pena di decadenza
Una delle questioni più gravi e ricorrenti nell’ambito del contenzioso tributario concerne l’impugnabilità dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria. Ovvero, per meglio dire, la questione se un determinato atto dell’Amministrazione finanziaria possa, da un lato, essere impugnato, ovvero se esso debba, dall’altro, esserlo.
Alla moltiplicazione di tipologie di atti del Fisco, nella forma di comunicazioni, avvisi bonari, inviti e così via, corrisponde una sempre maggiore incertezza dal lato del contribuente e della sua difesa circa il fatto se tali atti possano essere impugnati davanti al gudice tributario o, il che è più grave, se, addirittura, dalla loro ricezione non decorra un termine a pena di decadenza per la loro impugnazione, scaduto il quale il provvedimento
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