Dimissioni dei sindaci sempre senza «prorogatio»
Il Tribunale di Bari conferma la prevalente ricostruzione interpretativa che attribuisce sempre efficacia immediata alla rinunzia
La rinunzia all’incarico da parte del sindaco ha efficacia immediata non solo quando sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente (come prospettato da Cass. 18 gennaio 2005 n. 941), ma anche quando la sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti.
È quanto si evince dal provvedimento del 2 febbraio 2013 del Tribunale di Bari, a conferma dell’interpretazione che appare preferibile e che è già stata adottata da altri giudici di merito (cfr. Trib. Milano 2 agosto 2010 e Trib. Napoli 15 ottobre 2009; in senso contrario, peraltro, sembra esprimersi Trib. Mantova 25 luglio 2009). Nel medesimo senso, si sono espressi anche il Comitato Triveneto dei Notai (massima H.E.1) e le Norme di comportamento del Collegio sindacale predisposte
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