Capitale ridotto per perdite, situazione patrimoniale a valori di funzionamento
Stante l’urgenza dell’intervento, è sufficiente anche il solo Stato patrimoniale, se accompagnato da una relazione sulla perdita
L’art. 2446, comma 1 c.c. stabilisce che, quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (o il consiglio di gestione) e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale (ovvero il consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere “sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale” della società, con le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato per il controllo sulla gestione). Detta relazione viene accompagnata da una vera e propria situazione patrimoniale della società.
Si discute in ordine al contenuto che deve avere la situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea.
Secondo l’impostazione indicata ...
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