Clausole di covendita anche «a premio»
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, è legittima la ripartizione non proporzionale del corrispettivo pattuito con l’acquirente
Sono legittime le clausole statutarie che prevedono per il caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, specie in conseguenza dell’operare di una clausola di covendita, la ripartizione non proporzionale del corrispettivo previsto. In tali casi, l’individuazione dei soci soggetti alla previsione statutaria ha luogo, nelle spa, per il tramite di categorie speciali di azioni, e, nelle srl, per il tramite di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3 c.c., o comunque, in entrambi i casi, mediante la predeterminazione in statuto di altri criteri oggettivi.
A precisarlo è la massima 5 marzo 2013 n. 126 del Consiglio Notarile di Milano.
Le clausole di covendita possono attribuire:
- ai soci di minoranza il diritto di cedere una quota della propria partecipazione ...
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