Perdita civilistica oltre un terzo del capitale, ricapitalizzazione da valutare
L’adempimento è sospeso nel caso di domanda di concordato o accordo di ristrutturazione dei debiti
L’art. 2446, comma 1 c.c. stabilisce che gli amministratori della spa con modello di governance “tradizionale” – o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale – il cui capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ma non al di sotto del minimo legale) devono convocare, senza indugio, l’assemblea per gli opportuni provvedimenti: la medesima disposizione è prevista dall’art. 2482-bis, comma 1 c.c., con riferimento alle società a responsabilità limitata. La sussistenza della predetta condizione quantitativa deve essere verificata rapportando al capitale sociale le perdite accumulate, risultanti dalle voci A)VIII) e A)IX) dello Stato patrimoniale passivo, al netto delle riserve esposte nelle voci da A)II) a A)VII): in alternativa, è possibile ...
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