Col trasferimento della sede sociale in altro Paese UE, cambia l’atto costitutivo
Società cancellata solo al completamento delle procedure nel Paese prescelto
La deliberazione di trasferimento della sede sociale in altro Stato UE non comporta di per sé alcuno scioglimento dell’ente per l’ordinamento italiano, ma la sola modificazione dell’atto costitutivo (con necessità di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese) cui può seguire – solo laddove la società documenti di aver completato le procedure per la sua iscrizione nel Paese prescelto per la nuova sede – la cancellazione della società dal Registro, non quale conseguenza del suo scioglimento, ma in dipendenza del mutamento di statuto personale deliberato e divenuto efficace – ai sensi dell’art. 25 della L. n. 218/1995 – in quanto eseguito in conformità all’ordinamento dell’altro Paese interessato.
A precisarlo è il Giudice del Registro delle imprese
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