Realizzazione dei diritti «garantita» dal giudizio di ottemperanza
Il contribuente può chiedere gli interessi previsti dalle leggi fiscali e la rivalutazione monetaria, se già domandata nella fase di merito
Successivamente alla formazione del giudicato della Commissione tributaria, il contribuente, per ottenere la realizzazione dei suoi diritti, può, in caso di inadempienza dell’ente impositore, agire in ottemperanza.
Il procedimento è alquanto diverso rispetto all’ordinario ricorso, siccome, tra l’altro, l’azione deve essere preceduta dalla notifica di una messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e il ricorso non va prima notificato e poi depositato nella segreteria, ma subito depositato in doppio originale. Sarà poi la segreteria che lo comunicherà alla parte interessata.
Come prima affermazione, è chiaro che in sede di ottemperanza l’oggetto del processo è “blindato” nel senso che il giudice deve solo dare attuazione al giudicato, eventualmente
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