Esente solo la prestazione occasionale pagata con «voucher»
Invece, i proventi da «generico» lavoro autonomo occasionale rientrano nei redditi diversi e il committente deve operare una ritenuta
Anche in virtù della Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012), che ha ridefinito il perimetro di utilizzabilità delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui agli artt. 70 ss. del DLgs. 276/2003, il ricorso a rapporti lavorativi occasionali, con remunerazione tramite il sistema dei “buoni lavoro” o “voucher”, risulta sempre più diffuso sul territorio nazionale: con tale sistema, i committenti, che acquistano i buoni presso le sedi INPS, gli uffici postali, le banche, le tabaccherie o in via telematica, corrispondono ai lavoratori, che potranno poi riscuotere l’importo netto del voucher stesso presso gli uffici postali o nelle altre modalità allo scopo indicate, il compenso per la prestazione lavorativa.
Secondo la nuova formulazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41