La società di capitali può partecipare ad una società di fatto
Dal fallimento della società di fatto consegue, automaticamente, il fallimento della società di capitali partecipante
È ammissibile la partecipazione di società di capitali in società di fatto dal momento che l’art. 2361 comma 2 c.c., nel subordinare ad una deliberazione assembleare l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti responsabilità illimitata per i soci, non attribuisce all’assemblea una competenza gestoria in materia, ma costituisce un mero limite al potere di rappresentanza degli amministratori, come tale inopponibile ai terzi.
È questa la precisazione fornita dal Tribunale di Palermo, nella sentenza del 14 ottobre 2012, in relazione ad un caso in cui tra due srl (Alfa e Beta) esisteva un rilevante legame. In particolare: Alfa controllava interamente Beta; Alfa e Beta presentavano la stessa sede legale; l’amministratore unico di Beta era legale rappresentate
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