Ancora illegittimo il «vecchio» redditometro
La C.T. Prov. di Rimini, ostile alla sua applicazione, lo definisce strumento anacronistico nella sentenza del 21 marzo
Dopo l’emanazione del nuovo redditometro, anche per la C.T. Prov. di Rimini (sent. n. 41/2/13, depositata il 21 marzo 2013) il vecchio meccanismo induttivo non è più applicabile, poiché è ormai “uno strumento anacronistico che non tiene conto dei mutamenti sociali”, mentre “tale realtà mutata necessita di un nuovo strumento profondamente innovato”.
Richiamando, infatti, la relazione introduttiva all’art. 22 del DL n. 78/2010, anche per i giudici romagnoli, già prima dei recenti e ripetuti pronunciamenti di una C.T. Prov. emiliana (in particolare, e da ultimo, C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 74/02/13 depositata il 18 aprile), sostengono l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al ...
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