Esclusa la discrezionalità della «confisca per equivalente»
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la curatela fallimentare non può essere considerata terzo estraneo al reato
Più d’uno gli spunti di interesse che si ricavano dalla sentenza n. 19051, depositata ieri dalla Cassazione.
La decisione della Suprema Corte riguarda diversi aspetti di legittimità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni mobili e immobili, riferibili a una società, poi dichiarata fallita, nell’ambito della cui attività e a vantaggio della quale erano stati realizzati fatti di corruzione e truffa aggravata.
Il presupposto del provvedimento ablatorio si ritrova nell’ambito del DLgs. 231/2001, che fissa la responsabilità degli enti da reato, e in particolare negli artt. 19 (“confisca”) e 53 (“sequestro preventivo”) il cui combinato disposto ne fissa la disciplina complessiva.
In particolare l’art. 19, comma
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