Scomputabile l’IVIE 2011 non dovuta nel 2012
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se l’imposta nel 2012 non è più dovuta, quanto già versato può essere scomputato in dichiarazione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 commenta le novità in materia di imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).
In primo luogo, si analizza la modifica della decorrenza dell’IVIE, in quanto la L. 228/2012 ha previsto che tale imposta risulti dovuta con riferimento al periodo di imposta 2012 e non più del 2011, come era originariamente stabilito. Viene precisato che i versamenti dell’IVIE effettuati per l’anno 2011, in conformità al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 5 giugno 2012, si considerano effettuati in acconto della relativa imposta dovuta per il 2012. Pertanto, entro il prossimo 17 giugno 2013 (termine previsto per il versamento a saldo dell’IRPEF
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