Senza ragioni «gravi», illegittima la compensazione delle spese giudiziali
Benché non sia semplice individuare le ragioni gravi ed eccezionali, è utile riferirsi ad alcuni criteri
La sentenza n. 175/1/13 della C.T. Reg. del Lazio è interessante perché consente di formulare qualche rilievo su un tema tanto importante quanto trascurato nella riflessione: le spese del giudizio. Si trattava di un appello concernente solo il riparto delle spese: il contribuente aveva riportato una piena vittoria in primo grado, ma si era visto compensare le spese, senza alcuna motivazione.
Ciò costituisce una palese violazione del disposto dell’art. 92 c.p.c., applicabile nel processo tributario, norma secondo cui, al comma 2, le spese possono essere compensate in deroga al principio della soccombenza solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Ne consegue che è certamente illegittima la compensazione non motivata, ma lo sarebbe anche una compensazione ...
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