Sicurezza sul lavoro, per gli autonomi idoneità senza attestati di formazione
Resta tuttavia ferma la facoltà del committente di richiedere ulteriori documenti oltre a quelli minimi previsti dal DLgs. n. 81/2008
Con l’interpello n. 7/2013, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono portare a conoscenza del committente o del responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione dell’idoneità tecnico-professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile, intendendosi per tale – ai sensi dell’art. 89 del DLgs. n. 81/2008 – qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
In particolare, nel documento di prassi, il Ministero chiarisce che il committente, nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale, è tenuto a verificare il possesso da parte del lavoratore autonomo dei certificati indicati nell’allegato XVII del DLgs. n. 81/2008, ma ...
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