Per le società multidisciplinari, iscrizione nell’Albo in base all’attività prevalente
I soci possono individuarla nello statuto o nell’atto costitutivo
L’art. 10 della L. 12 novembre 2011 n. 183, come già rilevato su Eutekne.info, ha espressamente previsto la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. La disciplina attuativa di determinati aspetti di dettaglio sulle nuove società tra professionisti è stata demandata ad uno specifico regolamento approvato con il DM 8 febbraio 2013 n. 34.
In particolare, secondo l’art. 10, comma 8 della L. 183/2011, la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Tale previsione è stata ripresa dal regolamento attuativo all’art. 1, comma 1, lett. b), che definisce appunto la “società multidisciplinare” come “la società
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