Sanzioni al via per le ferie non godute 2011
Per i datori di lavoro che non adempiono entro il prossimo 30 giugno sono previste, a seconda dei casi, sanzioni pecuniarie da 100 a 4.500 euro
Manca poco al 30 giugno 2013, termine ultimo per tutti quei datori di lavoro che non hanno ancora consentito ai propri dipendenti la fruizione delle ferie maturate e non godute relative all’anno 2011.
Ai sensi dell’art. 18-bis del DLgs. n. 66/2003, in caso di violazione di tale obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria con importo variabile, a seconda dei casi, da un minimo di 100 a un massimo di 4.500 euro.
Tale tutela è giustificata dal fatto che il diritto ad un periodo retribuito di ferie su base annuale, costituisce, per il lavoratore subordinato, un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche.
Ma procediamo con ordine. L’art. 10, comma 1 del citato decreto stabilisce – in linea con le ...
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