Stoccaggio di merci complesso con territorialità IVA «condizionata»
Per la Corte UE, rientra nell’ambito dell’art. 47 della direttiva 2006/112/CE solo se lo stoccaggio è la prestazione principale di un’operazione unica
In ambito IVA, con la causa C-155/12 di ieri, 27 giugno 2013, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 47 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio “complesso” di stoccaggio, e consistente in attività plurime (ricezione di merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, operazioni di imballaggio, consegna, scarico e carico), rientra nel perimetro di applicazione della disposizione soltanto se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e – condizione ulteriore – ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
Al fine di dirimere la questione sottoposta ...
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