Falso materiale in atto pubblico punibile anche se non necessario per il contributo
Per la Cassazione, non rileva il fine dell’atto, ma il suo contenuto
Con la sentenza 28501 depositata ieri, la Cassazione, nel confermare la penale responsabilità dei ricorrenti, ha fissato alcuni interessanti principi riguardanti la fattispecie di “falso”, soprattutto con riferimento al “falso grossolano” e al “falso innocuo” (o “inutile” o “superfluo”).
Nel caso di specie, il socio accomandatario e il socio accomandante di una sas venivano tratti a giudizio, e condannati nei gradi di merito, per il reato di falso materiale in atto pubblico (artt. 476 e 482 c.p.), con riferimento all’autentica delle loro sottoscrizioni poste in calce al verbale di assemblea ordinaria della società; atto destinato ad essere utilizzato per ottenere un contributo da parte del Ministero delle attività produttive.
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