La richiesta di strumenti non tracciabili giustifica il sequestro per equivalente
In pendenza di riscossione esattoriale, la richiesta di assegni circolari trasferibili legittima la misura in relazione all’art. 11 del DLgs. 74/2000
La smobilitazione di una consistente somma di denaro giacente presso un deposito fiduciario nell’intento di trasformarla in numerosi assegni circolari di importo inferiore al limite di tracciabilità integra un’attività riconducibile alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, quindi, in grado di legittimare il sequestro preventivo per equivalente, in funzione della successiva confisca. Ciò anche qualora la richiesta di trasformazione non sia accolta dalla banca, dal momento che l’istanza stessa dimostra l’intenzione di riduzione della garanzia patrimoniale, giustificando la misura cautelare. Sono queste le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 28796 di ieri della Corte di Cassazione, che torna a pronunciarsi, sempre in sede cautelare,
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