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Via libera della Consob al regolamento sul «crowdfunding» delle start up innovative

/ REDAZIONE

Sabato, 13 luglio 2013

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 di ieri, 12 luglio 2013, è stata pubblicata la delibera della CONSOB 26 giugno 2013 di adozione del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online, ai sensi degli artt. 50-quinquies e 100-ter del DLgs. 58/98 e successive modificazioni.

Al riguardo, con un comunicato stampa, la CONSOB ha ricordato che il DL 179/2012 convertito ha introdotto, tra l’altro, gli artt. 50-quinquies e 100-ter nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”, e ha delegato la Commissione ad adottare le relative disposizioni di attuazione.

La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding”, che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding”) tramite la rete internet, svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd”) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. La CONSOB aveva dapprima avviato un’indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell’Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013. Gli esiti della consultazione sono pubblicati, insieme con regolamento e Relazione sull’attività di Analisi di Impatto (AIR) sul sito www.consob.it.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente:
- le disposizioni generali;
- il registro e la disciplina dei gestori di portali;
- la disciplina delle offerte tramite portali.

Al testo sono allegate le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori, lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa, lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta. (Redazione)

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