Assunzione di apprendisti in mobilità, dopo 18 mesi contributi «ordinari»
Scaduto il periodo agevolato, il datore deve versare la contribuzione piena indipendentemente dal periodo di apprendistato previsto in contratto
L’INPS, con il messaggio n. 11761/2013, ha fornito precisazioni in ordine al regime contributivo applicabile in caso di assunzione come apprendisti di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, confermando che, al termine del periodo agevolato massimo di 18 mesi, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione in misura piena, indipendentemente dalla durata del periodo di apprendistato previsto in contratto.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 7, comma 4 del DLgs. 167/2011 (c.d. T.U. dell’apprendistato) ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Tale disposizione ha rappresentato una novità rispetto al passato: con essa, il legislatore ha inteso apprestare un ...
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