Omessa compilazione del quadro RR di UNICO PF sanzionabile
La violazione è sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa
L’art. 10 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 stabilisce che i soggetti iscritti all’INPS, ad eccezione dei coltivatori diretti, devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali nella dichiarazione dei redditi.
In attuazione di tale disposizione, gli artigiani e i commercianti iscritti nelle apposite Gestioni dell’INPS e i professionisti iscritti alla Gestione separata, ex L. 8 agosto 1995 n. 335, devono compilare il quadro RR del modello UNICO PF, indicando i dati necessari per la liquidazione dei contributi dovuti a saldo e in acconto.
Nella pratica professionale può verificarsi che sia presentato il modello UNICO senza la necessaria compilazione del quadro RR.
Premesso che tale la violazione è sanabile presentando un’apposita dichiarazione integrativa entro ...
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