Perdite su crediti, verifica del modesto importo in base al singolo credito
Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dalla circ. 26 dell’Agenzia sulla deducibilità, per le modifiche apportate all’art. 101 comma 5 del TUIR
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 di ieri contiene una serie di chiarimenti in merito alla deducibilità delle perdite su crediti, anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 101, comma 5 del TUIR dal DL 83/2012.
Punto particolarmente critico è il nuovo regime dei crediti di modesto importo e scaduti da almeno sei mesi. Atteso era il parere dell’Agenzia in ordine all’individuazione della modesta entità del credito, soprattutto laddove esistano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore. In via generale, la circolare precisa che la verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che,
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