Fiscalità internazionale, l’Agenzia aggiorna la modulistica
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, un aggiornamento della modulistica fiscale internazionale. I modelli con le relative istruzioni che i non residenti in Italia possono utilizzare per la domanda di rimborso, per l’esonero dall’imposta italiana o per l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi erano stati approvati con il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 10 luglio scorso.
Nello stesso provvedimento erano stati approvati approvati anche i modelli E ed F per l’applicazione delle direttive “madre-figlia” e “interessi e canoni”. Si tratta della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 per l’esenzione dell’imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell’Unione europea e la direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003, per l’esonero dall’imposta italiana sugli interessi e i canoni pagati tra società consociate all’interno dell’Unione Europea.
Infine, è stato approvato il modello di attestato di residenza fiscale in Italia, con le relative istruzioni, da presentare all’Amministrazione fiscale dello Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto il reddito nell’anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con quello Stato. L’attestato di residenza fiscale può essere richiesto a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
La modulistica è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Documentazione - Fiscalità internazionale - Modulistica fiscale internazionale (provvedimento del 10 luglio 2013). (Redazione)
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