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IMPRESA

Nelle sottrazioni fraudolente al Fisco, commercialisti «più a rischio»

Per la Cassazione, la maggiore consapevolezza degli illeciti fiscali da parte del professionista incide sulla considerazione delle sue attività dispositive

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 24 settembre 2013

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In relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), la consapevolezza dell’aver eluso i doveri fiscali – maggiore in capo ad un dottore commercialista – rende ogni attività dispositiva come altamente indiziaria dell’attività simulatoria/fraudolenta, indipendentemente dal momento storico del suo accertamento. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 23 settembre 2013 n. 39079.

Ricordiamo che, ai sensi del citato art. 11, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

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