Nelle sottrazioni fraudolente al Fisco, commercialisti «più a rischio»
Per la Cassazione, la maggiore consapevolezza degli illeciti fiscali da parte del professionista incide sulla considerazione delle sue attività dispositive
In relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), la consapevolezza dell’aver eluso i doveri fiscali – maggiore in capo ad un dottore commercialista – rende ogni attività dispositiva come altamente indiziaria dell’attività simulatoria/fraudolenta, indipendentemente dal momento storico del suo accertamento. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 23 settembre 2013 n. 39079.
Ricordiamo che, ai sensi del citato art. 11, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
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